Art. 9.
(Commissione nazionale per la psichiatria).

      1. Presso il Ministero della salute è istituita la Commissione nazionale per la psichiatria (CNP), con compiti di verifica sullo stato di attuazione della presente legge, di consulenza, di programmazione e di elaborazione delle linee guida nazionali per l'organizzazione dell'assistenza psichiatrica.
      2. La CNP è nominata con decreto del Ministro della salute ed è composta da:

          a) il presidente, nominato dal Ministro della salute tra una rosa di esperti;

          b) il direttore generale della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Dipartimento della prevenzione e della comunicazione del Ministero della salute;

          c) cinque direttori di DP designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

          d) tre direttori dei DP istituiti presso le università ai sensi dell'articolo 7;

          e) tre responsabili del servizio sanitario regionale competente per la psichiatria, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

          f) cinque esperti designati dal Ministero della salute;

          g) cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale;

          h) cinque rappresentanti delle associazioni delle famiglie degli utenti psichiatrici maggiormente rappresentative a livello nazionale;

          i) due rappresentanti delle associazioni scientifiche del settore psichiatrico maggiormente rappresentative a livello nazionale.

 

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      3. Con cadenza almeno annuale le regioni presentano alla CNP una relazione sullo stato dei servizi competenti per la psichiatria e sull'attuazione della presente legge.
      4. Previo parere della CNP, il Ministro della salute nomina un commissario straordinario in caso di inadempienze o di ritardi delle regioni nell'attuazione della presente legge.
      5. Nel primo decennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la CNP è tenuta a trasmettere al Parlamento, con cadenza almeno biennale, una relazione sullo stato dei servizi competenti per la psichiatria e sull'attuazione della presente legge, sulla base delle relazioni regionali presentate ai sensi del comma 3, ai fini dell'esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari.